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D. 19/03/2002 n. 42

b) per il parametro eta ts,civ un valore pari a 0,8 e per il parametro eta ts,ind un valore pari a 0,9. Nel caso di utilizzo di combustibili solidi fossili di produzione nazionale in misura non inferiore al 20% dell'energia primaria annualmente immessa nella sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, i valori dei parametri eta ts,civ e eta ts,ind sono ridotti del 5%. A tale fine, non rientrano tra i combustibili fossili di produzione nazionale il carbone di tipo coke, prodotto in Italia a partire da carbone di importazione, e il petrocoke o coke di petrolio.

2.3 Il limite termico LT, come definito al precedente art. 1, lettera u), per il processo di cui al comma 2.1 non deve essere inferiore al valore minimo LTmin che, fino al 31 dicembre 2005, viene fissato pari a 0,150 (15,0%). Nel caso di sezioni di nuova realizzazione che soddisfino la condizione di IREmin di cui al comma 2.2, ma non soddisfano la condizione per il limite termico LT č ammessa, ai soli fini dell'esenzione dall'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 79/1999, l'esenzione dal predetto obbligo per la quota di energia elettrica che soddisfa il limite termico di 0,150 (15,0%). Ai fini dei benefici di cui al precedente

art. 1, lettera f), e in particolare di quelli previsti dall'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo n. 79/1999, si assume che nel calcolo del limite termico LT per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza nominale inferiore a 10 MVA la sezione coincide con l'impianto.

3.1 I valori di riferimento dei parametri eta es, eta ts,civ eta ts,ind, LTmin e IREmin, come riportati al precedente art. 2, sono in vigore fino al 31 dicembre 2005 e vengono aggiornati dall'Autoritą con periodicitą triennale.

3.2 Per ciascuna sezione esistente i valori di riferimento dei parametri eta es, eta ts,civ, eta ts,ind, LTmin e IREmin, di cui al precedente art. 2, rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione, per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. A partire dall'anno solare successivo a quello in cui vengono completati i dieci (10) anni di esercizio si applicano i valori di riferimento dei parametri aggiornati dall'Autoritą su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per quel triennio.

3.3 Per ciascuna sezione di nuova realizzazione e per i rifacimenti i valori di riferimento dei parametri eta es, eta ts,civ, eta ts,ind, LTmin e IREmin, in vigore alla data di entrata in esercizio rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione, per un periodo di quindici (15) anni. A partire dall'anno solare successivo a quello in cui vengono completati i quindici (15) anni di esercizio si applicano i valori di riferimento dei parametri aggiornati dall'Autoritą su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per quel triennio.

3.4 Nel caso di sezioni dotate di reti di teleriscaldamento per la distribuzione del calore utile prodotto i periodi di cui ai commi 3.2 e 3.3 vengono estesi di 5 anni.

3.5 Durante il periodo di collaudo e avviamento, e limitatamente al periodo massimo di 12 mesi consecutivi di cui al precedente punto 1, lettera w), si applica per il parametro IREmin un valore pari a 0,050 (5,0%) e per il parametro LTmin un valore pari a 0,100 (10,0%). Per l'anno solare in cui termina il periodo di collaudo e avviamento, i valori dei parametri IREmin e LTmin, sono calcolati come media ponderata sui due periodi.

3.6 Agli impianti di nuova realizzazione per i quali, alla fine di un triennio di vigenza dei valori di riferimento dei parametri eta es, eta ts,civ, eta ts,ind, LTmin e IREmin, in di cui al precedente art. 2, sono state assunte obbligazioni contrattuali in valore relativamente alla maggior parte dei costi di costruzione, si applicano i valori di riferimento previsti per il triennio precedente.

Art. 4. Attestazione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.

4.1 I soggetti produttori con sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore che intendonoavvalersi dei benefici di cui al precedente

art. 1, lettera f), comunicano, separatamente per ciascuna sezione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietą firmata dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il valore dell'indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, calcolati con riferimento ai valori dei parametri eta es, eta ts,civ e eta ts,ind, fissati nel precedente

art. 2, relativi all'anno solare precedente.

4.2 La dichiarazione di cui al comma 4.1 deve essere inviata alla societą Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. entro il 31 marzo di ogni anno. La societą Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette all'Autoritą un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute ed un piano annuale di verifiche sulle sezioni ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni

a) identificazione del soggetto produttore, in particolare: ragione sociale, natura giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA

b) identificazione della sezione e dell'impianto, in particolare: localizzazione geografica, eventuale denominazione, data di entrata in esercizio e data di entrata in esercizio commerciale, come definite, rispettivamente, al precedente art. 1, lettere v) e w)

c) energia elettrica utile prodotta nell'anno solare precedente dalla sezione al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari (Ee), come definita al precedente art. 1, lettera n); energia termica utile (Et), incluse le due componenti per usi civili Etciv e industriali Etind prodotte nell'anno solare precedente dalla sezione, come definite al precedente

art. 1, lettera o); tipologia e quantitą dei combustibili utilizzati (C1, C2, ..., Cn) e energia primaria immessa nell'anno solare precedente nella sezione per ciascuna tipologia di combustibile (EcC1, EcC2, ..., EcCn), come definita al precedente art. 1, lettera l). Tutti i dati della presente lettera c), devono essere espressi in MWh e arrotondati con criterio commerciale alla terza cifra decimale

d) metodi di misura e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze di cui alla precedente lettera c)

e) programma annuale di utilizzo della sezione, in particolare: capacitą di produzione combinata di energia elettrica e calore, rendimenti e combustibili utilizzati (inclusi i combustibili di processo, residui o recuperi di energia, combustibili non commerciali), finalitą della produzione (usi propri, distribuzione, vendita ad altri soggetti, riportando le quantitą annue di produzione dei prodotti nel cui processo di lavorazione viene utilizzato il calore, il consumo specifico di calore per le

f) caratteristiche tecniche generali della sezione, in particolare: tipo di sezione e di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e caratteristiche di generatori e scambiatori di calore, motori primi, generatori elettrici (tra cui, almeno, la potenza nominale dei generatori elettrici, come definita al precedente art. 1, lettera g), e taglia di riferimento ai fini della determinazione del parametro eta es, come definita al precedente art. 1, lettera j), ed altri componenti significativi.

4.3 La documentazione di cui al precedente comma 4.2, lettere d) e f), deve essere trasmessa in occasione della prima richiesta di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e, successivamente, solo nel caso in cui siano intervenute variazioni con conseguenze significative sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione.

4.4 L'invio di informazioni incomplete o difformi comporta, per la sezione o per l'impianto, l'esclusione, per l'anno di riferimento, dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera f). La societą Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ne dą comunicazione al soggetto produttore e all'Autoritą.

4.5 In caso di dichiarazioni contenenti dati e informazioni non veritiere, l'Autoritą, su segnalazione della societą Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., puņ applicare le sanzioni di cui all'art. 2, com-ma 20, lettera c), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 5. Verifiche sulla sezione

5.1 Le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera

f), sono effettuate dalla societą Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicitą delle informazioni e dei dati trasmessi, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione.

Art. 6. Disposizioni finali

6.1 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autoritą ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Milano, 19 marzo 2002 Il presidente: Ranci

 

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